Separazione e Divorzio
STUDIO LEGALE
AVV. SANDRO ORRÙ
Separazione e Divorzio

 

SEPARAZIONE E DIVORZIO

Domande frequenti:

 

E' possibile un accordo pre-matrimoniale? 

La giurisprudenza stabilisce che, in tema di divorzio (ma il principio deve ritenersi valido anche in materia di separazione), la convenzione (detta accordo prematrimoniale) con cui gli interessati stabiliscono anticipatamente il regime giuridico relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è invalido, nella parte riguardante le condizioni per il mantenimento dei figli e del coniuge.

Questo per contrasto sia con l’art. 9 della L. 898/70, che non consente limitazioni di ordine temporale alla possibilità di revisione del regime divorzile, sia con l’art. 5, che, fissando i criteri per il riconoscimento e la determinazione di un assegno all’ex coniuge, configura un diritto insuscettibile, anteriormente al giudizio di divorzio, di rinunzia o transazione.

Un simile accordo viene considerato illecito perché rivolto, esplicitamente o implicitamente, a viziare, o quanto meno a circoscrivere, la libertà di difendersi in giudizio di divorzio, con irreparabile compromissione di un obbiettivo d’ordine pubblico come la tutela dell’istituto della famiglia (Cass. 3777/81). 

 

Qual è la differenza tra separazione e divorzio? 

 

Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di sciglimento del matrimonio. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o "di fatto", senza l'intervento di un Giudice. La separazione legale rappresenta la condizione principale per poter addivenire allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili dello stesso (in caso di matrimonio religioso concordatario). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio sia sul piano personale (cognome del marito, presunzione di concepimento ecc.), sia sul piano patrimoniale.

 

Qual è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?

La separazione consensuale presuppone un accordo dei coniugi avente ad oggetto le condizioni personali e patrimoniali della separazione stessa quali, principalmente, l'affidamento dei figli, il loro mantenimento, l'eventuale contributo al mantenimento di un coniuge in favore dell'altro, nonchè dell'assegnazione della casa familiare. Il Tribunale, rilevato il rispetto dei diritti di ciascun coniuge e della prole, omologa tale accordo. L'accordo di separazione può prevedere il trasferimento di beni immobili (senza bisogno di rogito notarile) con ingente risparmio in termini di imposte e tasse, data l'esenzione di legge per i procedimenti in materia di separazione. La separazione giudiziale è quella alla quale si ricorre laddove i coniugi siano in disaccordo. In tal caso il Tribunale si pronuncia con sentenza disponendo le condizioni patrimoniali e personali della separazione.

 

A quale dei due coniugi viene assegnata l'abitazione coniugale? 

Tendenzialmente la casa ove si è svolta la vita coniugale viene assegnata (a prescindere da chi ne sia proprietario) al coniuge affidatario dei figli. Oggi, nel caso di applicazione della legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, la casa verrà assegnata al genitore col quale i figli manterranno la residenza.

 

Quando si può richiedere una quota della liquidazione (TFR) dell'ex coniuge? 

L'art. 12 bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunziata sentenza di "divorzio" ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. Tale percentuale è pari al 40% del TFR totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso col matrimonio.

 

Quali sono gli effetti della separazione?

La separazione personale dei coniugi non scioglie il vincolo del matrimonio; tuttavia tra i coniugi separati viene meno l'obbligo della coabitazione e quello della fedeltà. Il dovere di assistenza assume carattere puramente economico, riducendosi alla corresponsione di un assegno di mantenimento. La separazione, inoltre, determina lo scioglimento della comunione legale dei beni ove esistente.

 

Cos'è l'addebito della separazione? 

Nel pronunziare la separazione giudiziale il Giudice può dichiarare, ove richiesto, a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione. L'addebito consiste in un giudizio di responsabilità che il Giudice esprime qualora ravvisi che la condotta di uno od entrambi i coniugi sia stata contraria ai doveri coniugali come ad esempio l'omessa assistenza morale e materiale, ingiustificato rifiuto del conforto spirituale, ingiustificato abbandono del tetto coniugale, compimento di atti oppressivi ed intolleranti e l'infedeltà (ma solo se continua, manifesta ed offensiva, così da rendere intollerabile la convivenza). L'addebito comporta la perdita delle aspettative ereditarie nonchè la perdita al diritto al mantenimento.

 

Quando è dovuto l'assegno di mantenimento in sede di separazione? 

 

L'assegno di mantenimento è una prestazione pecuniaria periodica spettante al coniuge separato senza addebito che non abbia un reddito tale da consentirgli di conservare il livello di vita goduto in costanza di matrimonio. Al coniuge a cui è stata addebitata la 

separazione non spetta l'assegno di mantenimento, può però essere nelle condizioni di ottenere un assegno alimentare (e cioè non volto al mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma dovuto in caso il coniuge versi in stato di bisogno perchè totalmente privo di reddito o di capacità lavorativa). In caso di inadempienza, il Giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato o ordinare al datore di lavoro di quest'ultimo di versare parte della retribuzione direttamente al coniuge creditore. In caso vi siano comprovati motivi il Giudice può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti che obbligano il coniuge al versamento dell'assegno.


Quali sono le condizioni per poter ottenere il divorzio?

 
Lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso può essere chiesta da uno dei due coniugi (o da entrambi in caso di ricorso congiunto) quando:

1) dopo la celebrazione del matrimonio l'altro è stato condannato ad una serie di reati. Oppure

2) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti di cui sopra, una volta accertata l'inidoneità alla continuazione della convivenza. Oppure

3) è stata pronunciata sentenza di separazione, oppure omologato un accordo di separazione e che siano trascorsi almeno 3 anni ininterrottamente senza che sia avvenuta una riconciliazione. Oppure

4) l'altro coniuge, cittadino straniero, abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglim. del matrimonio. Oppure

5) Il matrimonio non è stato consumato. Oppure

6) è passata in giudicato sentenza di ratificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982 n. 164, sul cambio di 

 

sesso. 

 



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